Il limite è nella legittima difesa.
Poniamo che si ecceda la legittima difesa, arrivando anche all' omicidio volontario. Allora, il reato prima commesso dalla vittima di questo reato di eccesso di legittima difesa, anche se questi è stato il primo ad aggredire, va considerato circostanziale al reato commesso da colui che ha ecceduto la legittima difesa, e non causale.
Se così non fosse, basterebbe anche un semplice borseggio per giustificare l'omicidio. Per quanto il borseggio sia stato nell' omicida, la causa scatenante dell' omicidio, non può essere ritenuto giuridicamente causa dell' omicidio, ovvero un evento atto a determinarlo, in quanto eccede la legittima difesa.
Questo va accettato perché in uno stato di diritto, lo Stato deve essere l' unica entità a poter amministrare la giustizia, per quanto poi abbia anche il dovere di amministrarla.
Chi eccede la legittima difesa si fa giustizia da solo.
Pertanto la mancanza dell' obbligo di risarcire la vittima, diviene giustificazione del reato di eccesso di legittima difesa, e lo Stato rinuncia alla sua prerogativa di essere l' unico ente a poter amministrare la giustizia.
Se l' eccesso di legittima difesa è da ritenersi colposo, si può ammettere un concorso di colpa da parte della vittima, ma se comunque vi è stato eccesso, sempre un reato è stato commesso, e vi deve dunque essere l' obbligo a risarcire la vittima.
In effetti nel citato DDL si parla di reati più gravi di quanto non sia il borseggio, però il ragionamento conserva la sua validità. Riporto il testo integralmente:
Sul piano civilistico, è escluso il diritto al risarcimento del danno in favore di chi, nel commettere taluni gravi reati – tra cui la violenza sessuale, il furto in abitazione, la rapina e il sequestro di persona a scopo di estorsione – subisca un danno a opera della persona offesa in occasione della commissione del reato stesso.
Devo anche dire che io ho seri dubbi che si possa accostare il furto in abitazione agli altri reati citati: la violenza sessuale, la rapina e il sequestro di persona a scopo di estorsione.
Tuttavia il ragionamento che ho fatto rimane valido per qualsiasi tipo di reato. Il ragionamento si fonda sull'ammissione che vi sia stato eccesso di legittima difesa.
Dunque questo reato, questo eccesso, se si nega il dovere di risarcire la vittima, viene invece ad essere giustificato, mentre è stato ammesso che è un eccesso. Questo è un paradosso.
Se si ammette che vi è stato eccesso, e devono essere i giudici a stabilirlo, l'operato non è giustificabile: è un fatto logico.
Dobbiamo poi considerare la seguente circostanza.
Il dovere da parte di chi commette un reato, di risarcire la vittima per un danno da lei subito a causa di questo reato, non è da riferirsi alla dignità della vittima del reato a ricevere il risarcimento, ma è legato alla colpevolezza di chi commette il reato.
Se ammettiamo che la legge è uguale per tutti, dobbiamo anche ammettere che il fatto che qualcuno abbia subito un reato mentre stava commettendo a sua volta un reato, non può lo privare del diritto civile di avere un risarcimento per il danno subito.
La sua punizione per il reato che egli stesso ha commesso rimane circostanza giuridica separata.
Supponiamo che così non fosse. Allora chi subisce il reato di eccesso di legittima difesa, sebbene abbia commesso un reato, sarebbe soggetto, oltre che alla punizione stabilita dalla legge per il suo reato, anche ad una punizione arbitrariamente inflitta da colui che è stato vittima del suo reato.
Lo Stato in questo modo rinuncia alla sua prerogativa di essere l'unica entità ad avere il diritto di esercitare la giustizia. Anche se poi, anche questo va messo in chiaro, lo Stato ha anche il dovere di esercitare la giustizia. Questo va messo in chiaro. Non sto parlando di impunità per chi commette reato.
Però va anche detto chiaramente che non si possono supplire le carenze dello Stato nell'esercizio della giustizia, con la tolleranza verso coloro che si arrogano il diritto di esercitare giustizia da sé stessi.
Pertanto ribadisco con forza che in uno stato di diritto, lo Stato deve essere l'unica entità a poter esercitare la giustizia, altrimenti viene a cadere il principio primo di ogni stato di diritto, che è l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.
La legge è uguale per tutti.
Dove la legge non è uguale per tutti non vi è più uno stato di diritto ma regna l'arbitrio.
Maurizio Proietti iopropars
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